1.3.1.1.2.110 Ordinanze di Untervaldo per gli Statuti di Blenio, 27.06.1689 (Documento)

Posizione nella mappa dell'archivio


Area dell’identificazione

Segnatura abbreviata:2.110
Denominazione o titolo:Ordinanze di Untervaldo per gli Statuti di Blenio
Data/e:27.06.1689
Livello di descrizione:Documento

Consistenza e supporto

Tipologia documentaria:Documento diplomatico
Supporto:Carta

Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura

Ambiti e contenuto:1. Conferma degli Statuti e privilegi di Blenio; 2. abolizione ed annullamento dei disordini ed abusi causati da Ambasciatori, Landfogti ed Officiali del Comune; 3. disciplina dei suddetti incaricati, i quali, ad evitare la punizione e la disgrazia della Superiorità dovranno amministrare rettamente secondo gli Statuti e le leggi e non trasgredirle, ma agire secondo i loro uffici; 4. Ambasciatori, Landfogto ed officiali del Comune devono osservare il vecchio articolo 70 degli Statuti, il 90 non è stato ratificato a Brunnen non avendo la Superiorità avuto i necessari documenti; 5. il Landfogto deve trattare affari maleficiosi o criminali secondo se ha l’intervento del Tesoriere e dei Tre Giurati, e con ciò le Camere non si raduneranno; 6. tutti i punti dell’ordinanza di Brunnen del 20 agosto 1675 che risultano contrari agli Statuti si trascureranno, purché i Bleniesi permangono nella loro obbedienza e fedeltà. Per gli inconvenienti risultanti da tale incongruenza di ordinanze e per compiacere ai desideri dei Bleniesi circa la conservazione dei loro Statuti, per l’applicazione delle ordinanze del 1673 e 1675 si potrà usare una giusta moderazione. Tali ordinanze riguardano i seguenti punti, nel presente documento partitamente discussi: spese del Tribunale Malefizioso e della Dieta, mercede degli esaminatori dei carcerati, mercedi del Landweibel ed altri uscieri, procedura dei processi, mercede di 40 Kreuzer giornalieri per gli esaminatori c.s.o. nei processi criminali o malefiziosi, idem per la revisione dei conti delle Camere, compenso per gli inventari delle confische, multe e accordi della Camera, compenso annuo degli Officiali del Comune, mercede annua del Landscriba di 13 corone, id. del Landfogto, spese degli accordi in Camera di criminale e di maleficio, udienza degli Ambasciatori per i conti del Tribunale di Maleficio, competenze dei vari tribunali, confische.
 

Utilizzo

Scadenza del termine di protezione:27/06/1689
Autorizzazione richiesta:Nessuna
Disponibilità fisica:Consultazione libera
Accessibilità:Vedi eventuale termine di protezione.
 

URL di questa unità di descrizione

URL:http://www.archiviodistato.ti.ch/Query/detail.aspx?ID=108626
 

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